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Movimento Internazionale per i diritti civili – Solidarietà
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Ora più di prima, il Trattato di Lisbona è anticostituzionale

9 luglio 2009 (MoviSol) - Pubblichiamo il testo del dispositivo e alcune delle motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 30 giugno 2009, che ha bocciato la legge di attuazione del Trattato di Lisbona. Le riserve che la nuova legge di attuazione dovrà incorporare sono tali che la Germania si è ritagliata uno stato di eccezione all'interno del Trattato stesso. Questo significa che tutti i paesi firmatari non hanno firmato lo stesso trattato che, a questo punto, è anticostituzionale.

Linee guida

  1. La Costituzione (Grundgesetz) permette con l'Art. 23 la partecipazione ad una Unione Europea concepita come associazione (Verbund) di stati, e il suo sviluppo. Il termine Verbund esprime una stretta associazione a lungo termine di stati che rimangono sovrani, i quali esercitano il potere pubblico sulle basi di un trattato, il cui ordinamento fondamentale è comunque nella sola disposizione degli stati membri e in cui i popoli – cioè i possessori di cittadinanza – degli stati membri rimangono i soggetti della legittimazione democratica.
  2. L'integrazione europea sulla base di un trattato di unione tra stati sovrani non deve essere realizzata in modo tale che negli stati membri non rimanga più spazio a sufficienza per la determinazione politica delle condizioni di vita economica, culturale e sociale. Ciò vale specialmente per gli ambiti che influiscono sulle condizioni di vita dei cittadini, principalmente lo spazio privato della responsabilità personale protetto dalla costituzione, e sulla sicurezza personale e sociale, come pure per quelle decisioni politiche che in particolar modo fanno riferimento a preintendimenti culturali, storici e linguistici e che si dispiegano discorsivamente nello spazio politico pubblico organizzato, dei partiti e del parlamento.
  3. La Corte Costituzionale verifica se gli atti legislativi degli organi e degli enti europei si mantengono nei limiti dell'autorità a loro attribuita dalle singole e limitate deleghe (Qui riferimento a precedenti sentenze costituzionali, 58, 89 e 155 credo –CC). a salvaguardia del principio di sussidiarietà [affermato] nella comunità e nel diritto dell'unione (Art. 5 Prop. 2 TCE; Art. 5 Par. 1 Prop. 2 e Par. 3 del Trattato sull'Unione Europea nella versione del Trattato di Lisbona ). Inoltre, la Corte Costituzionale verifica se viene salvaguardato il nocciolo dell'identità costituzionale della Grundegesetz secondo l'Art. 23 Par. 1 Prop. 3 in congiunzione con l'Art. 79 Par. 3 della Costituzione (cfr. sentenze 113, 273, 296). L'esercizio di questa competenza di controllo ratificata nella legge costituzionale segue il principio di benevolenza verso il diritto europeo (Europarechtsfreundlichkeit) della Costituzione, e perciò non contraddice nemmeno la norma sulla cooperazione leale (Art. 4 Par. 3 TUE-Lisbona); altrimenti nell'avanzare dell'integrazione non potrebbero essere tutelate le strutture costituzionali e politiche fondamentali degli stati membri sovrani, riconosciute dall'Art. 4 Par. 2 Prop. 1 TUE-Lisbona. Pertanto le tutele costituzionali e del diritto europeo sull'identità costituzionale nazionale nella giurisdizione europea vanno a braccetto.

(...)

Sentenza

Considerato in diritto:

  1. I procedimenti vengono riuniti sotto una unica sentenza.
  2. L'istanza del ricorrente nell' Organstreitverfahren (Giudizio sull'attribuzione dei poteri) I. viene respinta.
  3. L'istanza della ricorrente nell'Organstreitverfahren II. viene respinta.
    1. La legge sull'allargamento e il rafforzamento dei diritti del Bundestag e del Bundesrat negli affari dell'Unione Europea (Documento parlamentare 16/8489) viola l'Articolo 38, Par. 1 in collegamento con l'Art. 23 Par. 1 della Costituzione (Grundgesetz), nella misura in cui i diritti di partecipazione del Parlamento tedesco non sono rappresentati a sufficienza come dai motivi elencati sotto C. II. 3.
    2. Prima che entri in vigore la legge che accoglie il dettato costituzionale sulla rappresentazione dei diritti di partecipazione, il documento di ratifica della Repubblica Federale Tedesca al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che cambia il Trattato dell'Unione Europea e il Trattato sulla Fondazione della Comunità Europea (Gazzetta Ufficiale 2008 II Pagina 1039) non può essere depositato.
  4. Gli altri ricorsi costituzionali vengono respinti.
  5. La Repubblica Federale Tedesca è tenuta a rimborsare le spese del processo al ricorrente III. per la metà, ai ricorrenti IV. E VI. ciascuno per un quarto, così come i ricorrenti V. e la ricorrente II. ognuno per un terzo.

Motivazioni

(...)

276

a) Nell'attuale stato di integrazione, anche con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, L'Unione Europea non raggiunge alcuna forma che esprima il livello di legittimazione di una democrazia statuale costituzionale.

289

dd) L'attuale – se paragonato ai requisiti della democrazia statuale – deficit del potere sovrano europeo non può essere compensato da altre norme del Trattato di Lisbona e perciò non può essere giustificato.

293

(3) Anche il riconoscimento istituzionale dei parlamenti degli stati membri per mezzo del Trattato di Lisbona non può controbilanciare il deficit nella catena di legittimazione diretta, basata sull'elezione dei deputati al Parlamento Europeo, del potere sovrano europeo. La posizione dei parlamenti nazionali viene considerevolmente indebolita, per mezzo della diminuizione delle decisioni unanimi e la sovranazionalizzazione della cooperazione di polizia e di giustizia nell'azione penale. La compensazione prevista dal Trattato, tramite il rafforzamento della Sussidiarietà nella procedura ordinaria sposta – su questo si è registrata unanimità nel dibattimento – gli attuali diritti di autodeterminazione politica sui binari di possibilità di influenzare la procedura ordinaria e dei diritti di ricorso perseguibili giuridicamente.

(...)

406

3. La legge sull'Ampliamento e il rafforzamento dei diritti del Bundestag e del Bundesrat negli affari dell'Unione Europea (Legge di Ampliamento) viola l'Art. 38, Par. 1 in congiunzione con l'Art. 23, Par. 1 della Grundgesetz (GG), poiché i diritti partecipativi del Bundestag e del Bundesrat non sono elaborati nella misura richiesta.

407

a) Con la Legge di Ampliamento non ancora firmata dal Presidente, dovrebbero essere stabilite le precondizioni per cui il Bundestag e – nelle funzioni di Camera di un Parlamento nazionale – il Bundesrat riconoscono i diritti concessi attraverso il Trattato di Lisbona (Gazzetta Ufficiale 16/8489, P. 7). La legge regola l'esercizio dei Diritti nel quadro dei controlli di sussidiarietà (Art. 1 § 2 e § 3 della Legge di Ampliamento) come pure il diritto previsto esplicitamente nel Trattato di Lisbona, di respingere gli atti legislativi dell'UE che cambiano il Trattato previsti dalla Procedura-Ponte secondo l'Art. 48, Par. 7 e Par. 3 TUE-Lisbona e Art. 81 Par. 3 e Par. 3 (sic) TFUE (Art. 1 § 4 della Legge di Ampliamento).

408

La legge inoltre autorizza l'assemblea plenaria del Bundestag a conferire alla Commissione per gli Affari dell'Unione Europea da esso convocata secondo l'Art. 45 GG, i poteri di affermare i propri diritti – incluse le restrizioni che derivano dalle prescrizioni della Legge di Ampliamento all'attività legislativa nei ricorsi di Sussidiarietà [Subsidiaritätsklage] e nei diritti di rifiuto nel quadro della Procedura-ponte (cfr. qui Gazz. Uff. 16/8489, p. 8) - nei confronti degli organi dell'Unione Europea (Art. 1 § 5 della Legge di Ampliamento).

409

b) Nel caso in cui gli stati membri, sulla base dei princìpi della delega limitata dei poteri, [applichino] la legge del Trattato europeo in tal modo che un cambiamento della legge del Trattato può essere introdotta semplicemente senza procedura di ratifica, solamente o in gran parte tramite gli organi dell'Unione Europa – pur con l'approvazione del Consiglio – gli organi costituzionali nazionali sono tenuti ad una particolare responsabilità nel quadro della partecipazione. Questa Responsabilità di Integrazione è sufficiente a salvaguardare la costituzionalità degli atti, in particolare per l'Art. 23 Par. 1 GG. La Legge di Ampliamento non è di salvaguardia, perché nel quadro delle modifiche al Trattato e alle procedure legislative non sono stati introdotti sufficienti diritti partecipativi.

410

aa) La Legge di Ampliamento ha la funzione di rappresentare e concretizzare nel diritto nazionale al livello della legislazione semplice i diritti di partecipazione, concessi costituzionalmente, dei corpi legislativi al processo di integrazione europeo. Al proposito, l'accordo tra il Bundestag e il governo federale tedesco sulla cooperazione negli Affari dell'Unione Europea del 28 settembre 2006 ( ) non è sufficiente sia per la sua natura giuridica non chiara ( ), sia per il contenuto ( ). Il Bundestag e il Bundesrat devono perciò avere la possibilità di decidere nuovamente le procedure e le forme della propria partecipazione, in linea con le ragioni di questa sentenza.

411

bb) Il Bundestag e il Bundesrat devono tener conto, nel nuovo atto legislativo, che essi devono accettare la propria Responsabilità di Integrazione in numerosi casi dello sviluppo dinamico del Trattato:

412

Mentre la procedura ordinaria di modifica (Art. 48 Par. 2 fino a Par. 5 TUE-Lisbona) è sottoposta alla classica riserva di ratifica per i Trattati di diritto internazionale, secondo la Costituzione anche le modifiche della legge primaria nella procedura semplificata (Art. 48 Par. 6 TUE-Lisbona) richiedono una legge di ratifica secondo l'Art. 23 Par. 1 Prop. 2 e eventualmente Prop. 3 GG. La stessa precondizione vale per le procedure di modifica secondo l'Art. 48 Par. 6 TUE-Lisbona (Art. 42 Par. 2 e Par. 1 TUE-Lisbona; Art. 25 Par. 2, Art. 218 Par. 8 e Par. 2 Prop. 2, Art. 223 Par. 1 e 2, Art. 262 e Art. 311 Par. 3 TFUE).

413

Nell'ambito di applicazione della Procedura-ponte generale secondo l'Art. 48 Par. 7 TUE-Lisbona e delle Clausole-ponte speciali, il legislatore non può cedere né concedere anticipatamente e astrattamente "in provvista", tramite la Legge di Ampliamento, la sua necessaria e costitutiva ratifica di una iniziativa del Consiglio Europeo o del Consiglio per il passaggio dall'unanimità alla maggioranza qualificata per le decisioni nel Consiglio e per il passaggio da una procedura legislativa particolare alla procedura legislativa ordinaria. Con l'approvazione di una modifica della legge primaria dei Trattati nell'ambito di applicazione della Clausola-ponte generale e delle Clausole-ponte speciali, il Bundestag e il Bundesrat decidono l'estensione dei vincoli che si rifanno ad un Trattato di diritto internazionale e si assumono perciò la responsabilità politica nei confronti del cittadino (cfr. sentenze Corte Cost. 104, 151 <209>; 118, 244, <260; 121, 135 <157>). La responsabilità giuridica e politica del Parlamento, perciò, non si esaurisce in un atto di ratifica una tantum – anche nel caso dell'integrazione europea – bensì si estende anche alla successiva applicazione del Trattato. Un silenzio del Bundestag e del Bundesrat perciò non è sufficiente come assunzione di responsabilità.

414

Nella misura in cui la Procedura-ponte generale secondo l'Art. 48 Par. 7 e 3 TUE-Lisbona come pure la Clausola-ponte speciale secondo l'Art. 81 Par. 3 e 3 (sic) TFUE concedono il diritto di rifiuto ai parlamenti nazionali, ciò non equivale sufficientemente alla procedura di ratifica. E' perciò indispensabile che il rappresentante del governo tedesco nel Consiglio Europeo o nel Consiglio possa approvare una proposta di decisione solo quando egli abbia precedentemente ricevuto il mandato con una legge del Bundestag e del Bundesrat entro una scadenza, ancora da definire, ai sensi della scadenza stabilita nell'Art. 48 Par. 7 e 3 TUE-Lisbona e ai sensi dell'Art. 23 Par. 1 Prop. 2 GG.

415

L'Art. 1 § 4 Par. 3 N. 3 della Legge di Ampliamento è perciò in conflitto con la funzione dei diritti di opposizione, che proteggono effettivamente gli stati membri da ulteriori – non prevedibili – modifiche del Trattato, in quanto esso per questa clausola prevede che la Competenza di decisione sull'esercizio dei diritti di rifiuto nei casi di una legislazione concorrente spetterebbe al Bundestag solo quando il Bundesrat non si opponesse. Una rappresentazione differenziata dell'esercizio del diritto di rifiuto, come nell'Art. 1 § 4 Par. 3 N. 3 della Legge di Ampliamento, non risponde alla Responsabilità generale di integrazione del Bundestag. Di conseguenza la Costituzione richiede che sia attribuita al Bundestag la Competenza decisionale sull'esercizio del diritto di rifiuto in questi casi, indipendentemente da una delibera del Bundesrat.

416

Sulla base delle ulteriori Clausole-ponte speciali nell'Art. 31 Par. 3 TUE-Lisbona, Art. 153 Par. 2 e 4, Art. 192 Par. 2, Art. 312 Par. 2 come pure Art. 333 Par. 1 e Par. 2 TUE, che non contemplano un diritto di rifiuto per i parlamenti nazionali, per la Repubblica Federale Tedesca può essere adottata una legge vincolante nell'Unione Europea solo quando il Bundestag e, nella misura in cui la disciplina sulla legislazione lo richiede il Bundesrat, abbiano in precedenza concesso la propria approvazione di una precisa proposta di delibera, entro una scadenza, ancora da definire, ai sensi della scadenza stabilita nell'Art. 48 Par. 7 e 3 TUE-Lisbona, laddove un silenzio del Bundestag o del Bundesrat non deve essere interpretato come approvazione.

417

Qualora si applicasse la Clausola di Flessibilità nell'Art. 352 TFUE, questa richiede anche una legge ai sensi dell'Art. 23 Par. 1 Prop. 2 GG.

418

Nel quadro della procedura di "freno di emergenza" secondo l'Art. 48 Par. 3 e Art. 83 Par. 3 TFUE, il governo federale tedesco può agire in seno al Consiglio solo dietro esplicita istruzione del Bundestag e, nella misura in cui lo richiede la disciplina sulla legislazione, del Bundesrat.

419

Nell'ambito della cooperazione in materia di giustizia penale, l'esercizio dell'Art. 83 Par. 1 e 3 TFUE richiede una legge preventiva, ai sensi dell'Art. 23 Par. 1 Prop. 2 GG. Qualora nell'ambito dell'Art. 82 Par. 2 e 3 Lettera d e Art. 83 Par. z 1 e 3 TFUE si applicasse la Clausola-ponte generale, questa necessita – come nel resto dei casi di applicazione della Clausola-ponte generale – la preventiva approvazione del Bundestag e del Bundesrat in forma di una legge ai sensi dell'Art. 23 Par. 1 Prop. 2 GG. Eventualmente vale anche nei casi dell'Art. 86 Par. 4 TFUE (poteri della procura europea) e dell'Art. 308 Par. 3 TFUE (Statuto della Banca Europea per gli Investimenti).

D.

420

Considerando che la Legge di Ratifica del Trattato di Lisbona è in accordo con la Costituzione solo se osserva le motivazioni [Gründe] di questa sentenza e che la Legge di Ampliamento è in parte anticostituzionale, si devono parzialmente risarcire le spese dei ricorrenti ai sensi del § 34° Par. 2 e 3 Corte Costituz.. Per cui vanno risarcite le spese dei ricorrenti III per la metà, dei ricorrenti IV e VI ognuno per un quarto come pure i ricorrenti V e la ricorrente II ognuno per un terzo.

E.

421

Questa sentenza è stata votata all'unanimità, e con 7:1 voti per quanto riguarda le motivazioni.


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