ECONOMIA

Movimento Internazionale per i diritti civili – Solidarietà

ECONOMIA

  

 

    Il disegno di legge per il La di Verdi




    SENATO DELLA REPUBBLICA
    X LEGISLATURA


    N. 1218

    DISEGNO DI LEGGE

    d'iniziativa dei senatori BOGGIO, MEZZAPESA, CAPPELLI e AZZARA'

    Comunicato alla presidenza il 20 luglio 1988

    Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali

    ONOREVOLI SENATORI - E' giunto il momento di trovare una soluzione duratura alla continua incertezza e variabilità nell'intonazione di base degli strumenti musicali, che si è rivelata dannosa e pericolosa non soltanto per le voci dei cantanti, ma anche per il nostro patrimonio organologico, ed in particolare per gli antichi strumenti ad arco ed a tastiera (violini, viole, violoncelli, nonché organi e fortepiani costruiti per un'accordatura non superiore ad un La(3) tra i 427 e i 435 cicli al secondo). La "corsa all'acuto" a cui assistiamo da decenni, giustificata da taluni come espressione di libertà artistica, rischia di rendere impossibile la giusta interpretazione di capolavori come le sinfonie di Mozart, Haydn e Beethoven e potrebbe, stando alla testimonianza di famosi artisti lirici e direttori d'orchestra, portarci ad una situazione in cui tra qualche anno sarà sempre più difficile mettere in scena numerose opere liriche, per la mancanza di voci adatte al repertorio.
    La causa di questa situazione sta nella "libera fluttuazione del La".
    Nel 1884 il Governo dell'epoca emise un decreto per la normalizzazione del diapason ad un La(3) di 432 vibrazioni, che era stato richiesto da Giuseppe Verdi e dai musicisti italiani riuniti a congresso a Milano nel 1881. Il decreto è conservato al Conservatorio G. Verdi di Milano.
    In una lettera alla commissione musicale del Governo, riportata dal decreto del 1884, Giuseppe Verdi scrisse:
    "Fin da quando venne adottato in Francia il diapason normale, io consigliai venisse seguito l'esempio anche da noi; e domandai formalmente alle orchestre di diverse città d'Italia, fra le altre a quella della Scala, di abbassare il corista uniformandosi al normale francese. Se la Commissione musicale istituita dal nostro Governo crede, per esigenze matematiche, di ridurre le 435 vibrazioni del corista francese in 432, la differenza è così piccola, quasi impercettibile all'orecchio, ch'io aderisco di buon grado.
    Sarebbe grave, gravissimo errore adottare, come viene da Roma proposto, un diapason di 450. Io pure sono d'opinione con lei che l'abbassamento del corista non toglie nulla alla sonorità ed al brio dell'esecuzione; ma dà al contrario qualche cosa di più nobile, di più pieno e maestoso che non potrebbero dare gli strilli di un corista troppo acuto.
    Per parte mia vorrei che un solo corista venisse adottato in tutto il mondo musicale. La lingua musicale è universale: perché dunque la nota che ha nome La a Parigi o a Milano dovrebbe diventare un Si bemolle a Roma?"

    Il "diapason normale" (La=435) a cui si riferisce Verdi è quello conservato al Museo del Conservatorio nazionale di Parigi, mentre il cosiddetto "diapason scientifico", a cui si riferisce il decreto e che fu approvato all'unanimità al congresso dei musicisti italiani del 1881, è quello proposto dai fisici Sauveur, Meerens, Savart, e dagli scienziati italiani Montanelli e Grassi Landi e calcolato su un Do centrale (indice 3) di 256 cicli al secondo. E' importante sottolineare che la corsa all'acuto iniziò invece con l'adozione unilaterale di un La più alto (440 cicli) da parte delle bande militari russe ed austriache ai tempi di Wagner, e che tale diapason, pur non avendo alcuna giustificazione scientifica o basata sulle leggi delle voce umana, fu in seguito accettato per convenzione a Londra, nel 1939.
    Ai presentatori di questo disegno di legge è sembrato opportuno preferire alla proposta dell'unificazione del diapason a 440 Hertz (per qualcuno si tratta d'un ripensamento), che trova oggi autorevolissimi sostenitori, quella accettata e poi sostenuta da Verdi (432 Hertz) che è ottimale per la voce umana e per gli strumenti di liuteria.
    L'articolato della presente proposta di legge è tratto, in larga misura, salvo l'altezza fissata a 432 vibrazioni, dal disegno di legge n. 296 della IX legislatura a firma dei senatori Mascagni, Ulianich, Boggio, Panigazzi, Ferrara Salute e Parrino (il disegno di legge n. 296 proponeva 440 Hertz). Gli obblighi che il presente disegno di legge pone dovranno essere regolamentati entro il termine di un anno dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del turismo e dello spettacolo. Tale regolamento è previsto dall'articolo 2 a maglie molto larghe, per esigenza di ricerca ed artistiche, talché tranne che per brani di musica vocale e spettacoli lirici sarà molto facile esercitare la possibilità di deroga.
    Il diapason Verdi non è un dogma, come non lo è la necessità di normalizzare l'intonazione di base degli strumenti musicali, ma è opportuno che il Parlamento raggiunga, per le ragioni anzidette, l'accordo su una disciplina della fluttuazione del La.

    DISEGNO DI LEGGE

    Art. 1.
    1. Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali è la nota La(3), la cui altezza deve corrispondere alla frequenza di 432 Hertz (Hz), misurata alla temperatura ambiente di 20 gradi centigradi.

    Art. 2.
    1. E' fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti pubblici, che gestiscono o utilizzano orchestre o altri complessi strumentali, e all'ente concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo di adottare stabilmente come suono di riferimento per l'intonazione la nota La(3) di cui all'articolo 1. Deroghe sono consentite per esigenze di ricerca ed artistiche, tranne che per brani di musica vocale e spettacoli lirici.

    Art. 3.
    1. Per ottemperare a quanto disposto dai precedenti articoli è fatto obbligo di utilizzare per l'intonazione strumenti di riferimento pratico (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori elettronici, eccetera) tarati alla frequenza di 432 Hertz e dotati di relativo marchio di garanzia, indicante la frequenza prescritta. E' ammessa la tolleranza, in più o in meno, non superiore a 0,5 Hertz.

    Art. 4.
    1. I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati anche alla comprovata osservanza delle norme contenute nella presente legge.

    Art. 5.
    1. L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla norma di cui all'articolo 3 è punita con l'ammenda per ogni esemplare da lire 100.000 a lire 1.000.000.

    Art. 6.
    1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno indicati gli istituti specializzati autorizzati a fornire la frequenza campione per la taratura degli strumenti di riferimento e ad esercitare funzioni di controllo.

    Art. 7.
    1. Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del turismo e dello spettacolo, provvede entro il termine di un anno ad emanare il regolamento di attuazione della presente legge.

    Art. 8.
    1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di legge in merito.

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    DDL 1218/001-VI